Art. 84
RegolamentoCapo VIII

Art. 84

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In vigore dal 19 nov 1895
I capitani o padroni che comandano navi con carico di cereali, coloniali o sostanze alimentari o di bevande, nell' atto di ricevere la pratica, hanno obbligo di impegnarsi, mediante dichiarazione sottoscritta, di non permettere che ne sia sbarcata nessuna quantità che si trovi avariata alterata o corrotta, e di prevenire in tale contingenza subito l'Ufficio di porto, per quelle disposizioni che fossero del caso. Le stesse sostanze riconosciute avariato o alterate così da poter riuscire dannose all'uso cui sono destinate, saranno sommerse in mare a conveniente distanza dal porto o dalla riva, o distrutte altrimenti col fuoco.
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