Regolamento›Capo VIII
Art. 83
88 / 123In vigore dal 19 nov 1895
Se le navi in arrivo, anche con patente netta, hanno a bordo animali vivi, equini, bovini, ovini o suini, sarà conceduto lo sbarco degli animali, salvo il disposto di speciali ordinanze, solo dopo che sia stato accertato, pel deposto del capitano o anche di qualche individuo dell'equipaggio interrogati separatamente, o, dove occorra, con visita del veterinario di porto, che gli animali non sono attaccati da nessuna malattia epizootica contagiosa.
Riconoscendosi che gli animali siano affetti da malattie trasmissibili, l' ufficiale di porto o applicherà il disposto delle ordinanze in vigore per tali casi, se ve ne siano, o ne riferirà per telegrafo al Prefetto per le opportune istruzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-83