Regolamento›Capo I
Art. 8
8 / 123In vigore dal 19 nov 1895
In ogni caso di arrivo di navi in condizioni da essere sospetto di pericolo per la salute pubblica, gli Uffici di porto devono subito riferirne direttamente per telegrafo alla rispettiva Prefettura.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-8