Art. 78
RegolamentoCapo VIII

Art. 78

83 / 123
In vigore dal 19 nov 1895
Allorquando l' ufficiale di porto lo creda opportuno potrà, però, fare eseguire dal Medico di porto o da un agente portuale una visita di ricognizione, per accertare se lo stato igienico della nave sia soddisfacente, se il numero degli individui a bordo corrisponde con quello che risulta dalla patente o dalle carte di bordo e con le dichiarazioni del capitano, oese tutte le persone a bordo non presentino indizi di malattia infettiva o diffusiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-78