Art. 71
RegolamentoCapo VIII

Art. 71

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In vigore dal 19 nov 1895
Alle norme indicate nell'articolo precedente saranno sottoposte anche le navi da guerra nazionali ed estere. Per esse però le informazioni e l' interrogatorio di cui nell'articolo precedente, saranno ricevute dal funzionario di porto che si reca loro incontro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-71