Art. 68
RegolamentoCapo VII

Art. 68

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In vigore dal 11 dic 1897
Sarà vietato l' imbarco, in ogni caso, di effetti letterecci o di uso personale non perfettamente puliti, o che non siano previamente disinfettati con l'apparecchio a disinfezione a vapore o con mezzi chimici, a norma delle istruzioni ministeriali e sotto la vigilanza del medico di porto.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati: [...] c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-68