Art. 67
RegolamentoCapo VII

Art. 67

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In vigore dal 11 dic 1897
In tali navi dovranno esservi sempre due locali per infermeria, per uomini e donne, convenientemente adattati e ventilati, divisi completamente dai locali di alloggio e situati preferibilmente fra la prora e il centro della nave, capaci di ricoverare almeno il 4 % degli imbarcati e con a disposizione uno spazio non minore di mc. 3.50 per persona. Un locale speciale bene illuminato deve essere addetto per ambulatorio ed, eventualmente, per sala di operazione. Annessi a ciascuna infermeria vi sarà pure un camerino da bagno e una latrina speciale per uso dei soli ammalati.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati: [...] c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-67