Regolamento›Capo VII
Art. 62
67 / 123In vigore dal 11 dic 1897
La Commissione di visita sarà presieduta dall' ufficiale di porto e non sarà permessa la partenza della nave senza l'assenso unanime della Commissione, che deve risultare da apposito verbale.
In caso di contestazione per ragioni sanitarie i singoli membri della commissione dovranno motivare sul verbale per iscritto il loro voto e ne sarà riferito al Prefetto, il quale deciderà, senza ritardo, udito il parere del medico provinciale e del capo dell'ufficio di porto.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati: [...] c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-62