Art. 60
RegolamentoCapo VII

Art. 60

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In vigore dal 11 dic 1897
I capitani ed i padroni, in occasione delle visite di cui agli articoli precedenti, devono fornire alla Commissione tutte le notizie e le giustificazioni che fossero loro domandate.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati: [...] c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-60