Art. 59
RegolamentoCapo VII

Art. 59

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In vigore dal 11 dic 1897
Le navi addette al trasporto di passeggieri (à termini dell'art. 543 del regolamento marittimo) in partenza per i viaggi, di lunga navigazione, saranno sottoposte a una o più visite della Commissione stabilita dal combinato disposto degli articoli 578 del regolamento marittimo e 20 del regolamento per la legge sulla emigrazione. Tale Commissione, in linea sanitaria, dovrà riconoscere: a) la qualità e la quantità dei viveri, delle bevande e dell'acqua, in ispecie, e dei mezzi igienici di loro conservazione e distribuzione; b) la regolare provvista dei medicinali e dei disinfettanti; c) la buona condizione di salute dell'equipaggio e dei singoli imbarcati; d) la perfetta pulizia delle biancherie, delle coperte e degli altri oggetti di uso domestico, non che del corredo dell'equipaggio, e di tutti i locali di alloggio e servizio; e) se il numero delle persone ammesse a bordo non sia superiore al regolamentare, e se a ciascuna di esso assegnata la quota di ambiente dovuta; f) che non sia deficiente la ventilazione nei singoli locali, e sufficienti e in buone condizioni di pulizia e di lavaggio le latrine; g) in generale, non manchi nessuna condizione necessaria alla conservazione della salute a bordo.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati: [...] c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-59