Art. 46
RegolamentoCapo V

Art. 46

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In vigore dal 19 nov 1895
Le navi che approdano in uno dei porti dello Stato, e ne ripartono per l'estero senza prendere pratica entro le ventiquattro ore, non sono obbligate a provvedersi di una nuova patente anche se facciano operazioni in contumacia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-46