Art. 44
RegolamentoCapo V

Art. 44

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In vigore dal 19 nov 1895
Fermo restando il disposto dagli art. 496, 497, 498 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, approvato col R. decreto 20 novembre 1879, Uffici di porto non rilasceranno la patente, nè regolarizzeranno i documenti di bordo, se non si siano acquisita la convinzione che la nave si trova in buone condizioni igieniche, e che essa è munita di quanto è prescritto dai regolamenti in vigore.
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