Art. 43
RegolamentoCapo V

Art. 43

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In vigore dal 19 nov 1895
Gli Uffici di porto non potranno segnare sulle patenti o sul documento di cui sopra, che la salute pubblica del luogo di partenza non è nelle condizioni normali, se non dietro ordine del Ministero dell'interno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-43