Art. 39
RegolamentoCapo V

Art. 39

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In vigore dal 23 dic 1922
La patente è obbligatoria per tutte le navi nazionali ed estere, di guerra e di commercio, per le barche da pesca, pei battelli da diporto che partono per l'estero da un porto dello Stato, salvo il caso di particolari disposizioni emanate dal Ministro dell' Interno, o di convenzioni internazionali che esonerino le navi trafficanti fra i porti degli Stati contraenti dal provvedersi della patente. Ove non sia necessaria la patente, si dovrà per le navi in partenza e ad ogni approdo annotare sul rispettivo ruolo di equipaggio o sulla licenza di cui sono munite, le indicazioni di cui all'articolo precedente.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 22 dicembre 1922, n. 1642 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 5) che "E' concessa amnistia: [...] 5° per i reati di cui agli articoli 72, 116, 154, 173, 352, 371 del Codice per la marina mercantile, 19 seconda parte della legge 31 luglio 1859, n. 3544, 39, del regolamento approvato con decreto 29 settembre 1895, n. 636, e 434 del Codice penale in relazione a ordini delle competenti autorita' marittime". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' efficacia per i reati commessi fino alla data del presente decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-39