Art. 37 ter
RegolamentoCapo IV

Art. 37 ter

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In vigore dal 18 dic 2025
Indipendentemente dai motivi disciplinari di cui all', l'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo: A) Viene revocata dal Ministero dell'interno: 1° ogni volta che in seguito a revisione ordinaria o straordinaria risultino minorate nel sanitario autorizzato la idoneità fisica o quella psichica indicate nel n. 7 dell'; 2° quando sia intervenuta condanna penale che abbia per effetto la sospensione dall'esercizio della professione. B) Può essere revocata quando nel quinquennio intercedente fra una revisione e l'altra il sanitario autorizzato non abbia compiuto, con le funzioni di medico di bordo, almeno cinque viaggi. Tale circostanza deve risultare dai visti di andata e di ritorno ovvero di sola andata o di solo ritorno, secondo i casi, che il sanitario ha l'obbligo di fare apporre dalle competenti Capitanerie di porto sul proprio decreto di autorizzazione. C) Viene sospesa: 1° quando il sanitario autorizzato non si sottoponga, senza giustificato motivo, alla visita individuale o alla revisione collettiva di cui all'; 2° quando il sanitario autorizzato venga sottoposto a giudizio per delitto. La sospensione o la revoca sono adottate dal Ministero dell'interno con proprio decreto motivato, da notificarsi all'interessato in via amministrativa. Il provvedimento del Ministero è definitivo.

Note all'articolo

  • La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-37-ter