Regolamento›Capo IV
Art. 37 quater
42 / 123In vigore dal 18 dic 2025
Il capitano della nave che abbia imbarcato per il servizio igienico-sanitario uno o più medici di bordo, è tenuto ad annotare, motivandoli, nel giornale nautico e per ciascuno dei sanitari, gli eventuali addebiti da lui rilevati nei loro confronti.
In tal caso l'estratto del giornale nautico, per la parte anzidetta, è sottoposto a visione del medico di bordo interessato, il quale dovrà firmarlo, e, al termine del viaggio, verrà consegnato dal capitano alla competente Capitaneria di porto.
La Capitaneria trasmetterà detto documento al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) unitamente alle deduzioni che i sanitari interessati ritengano di formulare.
Note all'articolo
- La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-37-quater