Regolamento›Capo IV
Art. 37
37 / 123In vigore dal 18 dic 2025
Ove il medico di bordo abbandoni senza la debita autorizzazione il servizio durante il viaggio per cui si impegnato, oltre ad essere dichiarato disertore, a norma del Codice della marina mercantile, sarà radiato dall' elenco dei medici autorizzati a prestare servizio a bordo, salvo il risarcimento dei danni a cui potrà essere chiamato dagli interessati.
In caso di malattia infettiva sviluppatasi a bordo, la mancata denuncia di essa o la trascurata assistenza agli infermi, sarà punita a tenore degli della legge sanitaria 22 dicembre 1888, salvo le pene maggiori sancite dalla legge penale sulla Sanità marittima. In caso di malattia infettiva, a carattere epidemico, sviluppatasi a bordo, è applicabile a favore della famiglia del medico il disposto della legge 22 luglio 1868.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati: [...] c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".
- La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-37