Art. 36
RegolamentoCapo IV

Art. 36

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In vigore dal 18 dic 2025
I medici di bordo a carico dei quali fosse rilevata negligenza o colpa nell'esercizio delle loro funzioni, potranno, senza pregiudizio dello pene sancite dalle vigenti leggi, essere sottoposti alle seguenti misure disciplinali: a) sospensione dell'autorizzazione d'imbarco per un periodo non eccedente un anno; b) revoca dell'autorizzazione d'imbarco con concillazione dall'elenco dei medici autorizzati. Tali misure saranno applicate con decreto del ministro dell'interno, dopo che l'interessato sarà stato invitato a presentare, entro un termine prefisso, le sue discolpe. Quando la gravità dei fatti lo richieda, potrà tuttavia il Ministero decretare immediatamente la sospensione, salvo a completare in seguito il regolare procedimento.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati: [...] c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".
  • La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-36