Regolamento›Capo IV
Art. 34
34 / 123In vigore dal 18 dic 2025
I medici di bordo terranno un giornale sanitario di viaggio nel quale giorno per giorno annoteranno tutti i fatti che riguardano l'igiene e la sanità di bordo. Questo giornale al ritorno del viaggio sarà consegnato alla Capitaneria od Ufficio di porto dove approda la nave per la trasmissione alla rispettiva Prefettura.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati: [...] c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".
- La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-34