Art. 32
RegolamentoCapo IV

Art. 32

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In vigore dal 18 dic 2025
Quando si tratta di navi che trasportano passeggeri ai termini dell' del presente regolamento, le Compagnie di navigazione e gli armatori di dette navi dovranno scegliere i loro medici di bordo fra quelli iscritti presso le succitate Prefetture o proporne altro all'approvazione del Prefetto, avente i requisiti sopraindicati così da potersi iscrivere nell' elenco. In ogni caso le stesse Compagnie faranno deposito della somma a corrispondersi ad essi come onorario mediante vaglia intestato alla Tesoreria provinciale, per ciascun viaggio da compiersi.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati: [...] c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".
  • La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-32