Art. 3
RegolamentoCapo I

Art. 3

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In vigore dal 19 nov 1895
Il servizio di sanità marittima è disimpegnato ancora dalle stazioni sanitarie dell' Asinara (Sardegna), di Augusta (Sicilia), di Poveglia (Venezia), di Nisida (Napoli), di Genova e di Brindisi o di altre che in avvenire fossero istituite. Al personale ed al funzionamento di ciascuna di queste stazioni sanitarie viene provveduto dal Ministero dell'Interno, come dal Capo XIV del presente regolamento.
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