Art. 29 ter
RegolamentoCapo IV

Art. 29 ter

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In vigore dal 18 dic 2025
Qualora, a norma delle disposizioni vigenti, occorra per il servizio igienico e sanitario di bordo un secondo ed eventualmente un terzo medico, è data facoltà ai Prefetti delle Provincie marittime, ove concorrano speciali condizioni di necessità e di urgenza, di consentire che, in aggiunta al sanitario autorizzato, vengano imbarcati medici sprovvisti della autorizzazione, da scegliersi fra quei sanitari che il Ministero iscrive in apposito elenco, a seguito della produzione dei seguenti documenti: 1° certificato di cittadinanza italiana; 2° diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, conseguito nel Regno o diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una università del Regno entro il 31 dicembre 1924 o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall' del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. Il diploma di abilitazione o il diploma di laurea deve essere stato conseguito da almeno due anni compiuti; 3° certificato di iscrizione in un Ordine dei medici e chirurgi del Regno; 4° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, di data non anteriore a due mesi; 5° certificato penale di data non anteriore a due mesi; 6° certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che l'aspirante non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche che gli impediscano di esercitare le funzioni di medico di bordo. Non sarà concessa dal Ministero la iscrizione in detto elenco a quei sanitari che non dimostrino, coi titoli presentati, di avere una sufficiente cultura nelle discipline igieniche e provata abilità nell'esercizio pratico della medicina, della chirurgia e della ostetricia. Qualora dall'esame del certificato di cui al n. 6, risultino necessari nuovi accertamenti, questi sono compiuti con le formalità indicate al comma 5 dell'. Ai detti sanitari competono i doveri prescritti dalle vigenti disposizioni per i medici autorizzati e sono applicabili le disposizioni relative ai medici di bordo autorizzati, contenute nei successivi (secondo e ultimo comma) e 37-ter (eccettuata la lettera B).

Note all'articolo

  • La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

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Pro

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