Art. 25
RegolamentoCapo III

Art. 25

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In vigore dal 19 nov 1895
Gli Uffici di porto si varranno dell'intervento di interpreti per assumere i costituti dai capitani esteri in arrivo, quando nessuno tra gli impiegati addettivi sia pratico della lingua parlata dal capitano, e questi od altra persona del suo equipaggio non siano capaci di spiegarsi in italiano od in francese.
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