Art. 24
RegolamentoCapo III

Art. 24

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In vigore dal 19 nov 1895
Il compenso dovuto ai periti per le analisi chimiche o microscopiche sarà stabilito giusta la tariffa ufficiale dei Laboratori municipali d'igiene, approvata dal Consiglio provinciale sanitario. Ai veterinari delegati alle perizie o alle visite sarà corrisposta un' indennità fissata dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, e pubblicata negli Uffici di porto per norma degli interessati.
Storico versioni

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