Art. 23
RegolamentoCapo III

Art. 23

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In vigore dal 19 nov 1895
Di tutte le analisi, indagini, perizie e visite fatte sarà rilasciata dagli incaricati apposita relazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-23