Regolamento›Capo III
Art. 22
22 / 123In vigore dal 19 nov 1895
Ove occorra di esaminare la natura del carico a bordo di navi in approdo od in partenza, se risulta di materie suscettibili di corruzione, o di accertare le condizioni normali delle sostanze alimentari e delle bevande, o di procedere ad analisi interessanti la pubblica salute, spetta tale compito ai medici di porto. Nel caso di analisi chimiche o microscopiche che non possano essere eseguite dai detti medici, questi dovranno prelevare i campioni delle sostanze da esaminare a norma del Regolamento per la vigilanza igienica sugli alimenti ecc. e trasmetterli ai laboratori designati dalla Prefettura.
Trattandosi di visitare animali, l'incarico sarà affidato al veterinario di porto, ed in mancanza di esso ad un veterinario delegato all' uopo dal Prefetto, su parere del medico provinciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-22