Art. 21
RegolamentoCapo II

Art. 21

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In vigore dal 19 nov 1895
I medici di porto nell' esercizio delle proprie funzioni porteranno uno speciale distintivo, che sarà stabilito dal Ministero dell'Interno d'accordo col Ministero della Marina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-21