Regolamento›Capo II
Art. 20
20 / 123In vigore dal 21 lug 1917
I medici delegati al servizio sanitario negli scali sprovvisti di medico di porto, dietro incarico o richiesta della Prefettura o del locale Ufficio di porto, hanno obbligo di prestarsi a tutte le visite e ispezioni relative al loro incarico, e di curare l'esecuzione dei provvedimenti di sanità marittima a norma delle istruzioni ed ordinanze ministeriali o delle istruzioni del medico provinciale, uniformandosi a quanto è disposto per i medici di porto in questo Regolamento.
Per questi servizi sono loro corrisposte le indennità di visita e, all'occorrenza, di trasferta determinate per ciascun porto dal Ministero dell'interno.
Al pagamento si provvede in base a liquidazione del capo dell'ufficio di porto, dal Ministero dell'interno, o dalla Capitaneria competente, mediante anticipazioni all'uopo disposte dal Ministero stesso, cui ne dovrà esser reso conto trimestralmente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-20