Art. 19
RegolamentoCapo II

Art. 19

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In vigore dal 19 nov 1895
In caso di legittimo impedimento dei medici di porto ed ogni qual volta le esigenze del servizio lo richiedano, il Prefetto, sentito il Medico provinciale, potrà incaricare altri medici di supplirli o aiutarli temporaneamente. La scelta dovrà cadere preferibilmente su periti medici igienisti, o su sanitari che abbiano fatto speciali studi d'igiene.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-19