Art. 18
RegolamentoCapo II

Art. 18

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In vigore dal 19 nov 1895
Nel caso di morte di qualche individuo a bordo di navi, nei porti o nelle stazioni sanitarie, in seguito a malattia di dubbio carattere, la cui conoscenza potesse interessare la scienza o la pubblica salute, i medici di porto proporranno al Prefetto l'autopsia del cadavere, la quale, essendo dallo stesso autorizzata, verrà eseguita colle necessarie cautele da loro o da altre persone dell'arte che fossero pure a ciò delegate.
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