Art. 15
RegolamentoCapo II

Art. 15

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In vigore dal 19 nov 1895
Nell'esecuzione dei provvedimenti sanitari i medici di porto, in tutti i casi non contemplati dal presente regolamento o dalle ordinanze ministeriali, dovranno uniformarsi alle speciali istruzioni che riceveranno dal medico provinciale. I medici di porto hanno l'obbligo di istruire il personale della Capitaneria addetto ai servizi sanitari nelle operazioni di ispezione, di disinfezione, di lavatura ecc., alle quali potrà essere adibito.
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