Art. 116
RegolamentoCapo XIV

Art. 116

121 / 123
In vigore dal 19 nov 1895
È in facoltà delle persone ricoverate all'ospedale di chiamare, a loro spese, altro medico da quello della Stazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-116