Art. 113
RegolamentoCapo XIV

Art. 113

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In vigore dal 19 nov 1895
Di regola i passeggieri e l'equipaggio subiranno il periodo di osservazione a bordo, scendendo soltanto alle stazioni sanitarie per farvi il bagno di pulizia e per sottomettere alle disinfezioni opportune gli effetti sudici di uso personale e domestico, secondo sarà ordinato dal sanitario della stazione. Tanto allo sbarco e al rimbarco delle persone e degli effetti d'uso, quanto al trasporto e alla ripresa di questi ultimi agli apparecchi di disinfezione, dovrà provvedere il capitano della nave con personale ed imbarcazioni bene equipaggiate e in numero sufficiente perché tali operazioni si compiano regolarmente.
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