Art. 112
RegolamentoCapo XIV

Art. 112

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In vigore dal 19 nov 1895
I capitani delle navi che verranno inviate o si dirigeranno spontaneamente ad una delle dette stazioni per subirvi le misure sanitarie a norma del presente regolamento o di speciali ordinanze, dovranno prendere ancoraggio nel punto loro designato dall' autorità di porto ed uniformarsi quindi alle disposizioni dell' incaricato del servizio sanitario della stazione. In caso di contestazioni, provvederà il Prefetto della rispettiva provincia, udito il medico provinciale, senza che tale ricorso abbia effetto sospensivo.
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