Art. 110
RegolamentoCapo XIII

Art. 110

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In vigore dal 19 nov 1895
Venendo rigettato dal mare sulla spiaggia qualche cadavere, l' ufficiale di porto ne darà immediato avviso al sindaco ed all'autorità giudiziaria. Spetterà al sindaco di provvedere pel seppellimento, che dovrà essere eseguito con le norme stabilite pei morti di malattie contagiose, se non siasi altrimenti accertata altra causa della morte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-110