Art. 109
RegolamentoCapo XIII

Art. 109

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In vigore dal 19 nov 1895
Gli agenti doganali, nel caso dello sbarco clandestino di passeggieri o di effetti di uso personale o domestico, saranno obbligati ad informarne gli Uffici di porto, trattenendo intanto in isolamento le persone e gli oggetti.
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