Art. 107
RegolamentoCapo XIII

Art. 107

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In vigore dal 19 nov 1895
Qualora l'Autorità marittima venga a conoscere che su qualche punto del litorale, siano sbarcati clandestinamente individui o merci, dovrà recarsi sul posto per prendere tutti i provvedimenti eventualmente necessari nell'interesse della pubblica salute.
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