Art. 105
RegolamentoCapo XII

Art. 105

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In vigore dal 19 nov 1895
Sarà in ogni caso vietato a qualunque nave proveniente da regioni infette da febbre gialla, di scaricare nei porti la sua zavorra, se risulti di terra o sabbia; tale operazione dovrà farsi in alto mare alla distanza di 5 chilometri, almeno, dalla spiaggia.
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