Art. 104
RegolamentoCapo XII

Art. 104

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In vigore dal 19 nov 1895
Saranno dirette ad una delle stazioni sanitarie marittime, quelle navi che, dopo avere avuto casi di febbre gialla a bordo, arrivino in un porto dello Stato e non si trovino nelle condizioni dell'articolo precedente. Queste navi potranno anche trasferirsi direttamente alla stazione dell'Asinara, di Poveglia o di Augusta prima di approdare a qualsiasi porto italiano, per subirvi le misure che dal Ministero dell' Interno verranno ordinate, dandone avviso semaforico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-104