Art. 103
RegolamentoCapo XII

Art. 103

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In vigore dal 19 nov 1895
Saranno ammesse a libera pratica, colle precauzioni accennate nell'articolo precedente e previa disinfezione dei locali che saranno indicati dal medico di porto, le navi provvedute di medico e di stufa a disinfezione regolamentare a bordo, le quali, pur avendo avuto casi di febbre gialla durante il viaggio, ne siano rimaste immuni innanzi l' approdo, per cinque giorni almeno, dopo la piena guarigione o dopo la morte dei colpiti. In questo caso, però, è necessaria un'attestazione giurata del medico, dalla quale risulti che siano state praticate le più rigorose disinfezioni degli effetti appartenenti ai malati ed ai locali in cui essi furono curati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-103