Art. 101
RegolamentoCapo XII

Art. 101

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In vigore dal 19 nov 1895
Saranno ammesse a libera pratica, in seguito a rigorosa visita medica, le navi riconosciute in buone condizioni igieniche, sempre che abbiano un medico e un apparecchio a disinfezione a vapore a bordo e risulti da dichiarazione esplicita del sanitario: a) che non siano stati sulle medesime caricati effetti sudici di uso personale o domestico, o che tali effetti vennero a bordo lavati e disinfettati convenientemente; b) che non si sia verificato durante la traversata alcun caso, ancorchè solo sospetto, di febbre gialla.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-101