Art. 100
RegolamentoCapo XII

Art. 100

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In vigore dal 19 nov 1895
Le navi che arrivano nei porti lo Stato con patente brutta per febbre gialla, o che sono partite da località dichiarate infette per tale morbo con ordinanza del Ministero dell'Interno, per avere la libera pratica dovranno assoggettarsi alle misure indicate negli articoli seguenti.
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