Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 8 nov 1895
Alla costituzione dei Consigli comunali di Onani e Lula si provvederà in base alle liste elettorali di ciascun Comune, riformate e approvate giusta le prescrizioni della vigente legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 settembre 1895. UMBERTO. Crispi. Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-25;626#art-3