Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 nov 1895
L'attuale Commissario straordinario di Onani curerà anche la temporanea amministrazione del Comune di Lula, provvedendo alla separazione dei patrimoni dei due Comuni e alla liquidazione delle passività rispettive.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-25;626#art-2