Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 gen 1896
Con cui l'istituto nazionale «Umberto e Margherita di Savoia per gli orfani degli operai italiani morti per infortunio sul lavoro» in Roma è costituito in ente morale con la dotazione ammontante a L. 955,000, circa e se ne approva lo statuto organico composto di 47 articoli, radiato però all'art. 40 il comma a del n. 2 e sostituendo all'art. 15 il seguente: «Il consiglio direttivo si compone di 11 membri di cui cinque sono nominati da S. E. il presidente del consiglio dei ministri del Regno, scegliendoli in modo da rappresentare a turno le diverse provincie o regioni d'Italia, uno è nominato dalla congregazione di carità ed uno dalla camera di commercio ed arti di Roma; due sono nominati dal consiglio provinciale e due dal consiglio comunale di Roma» Firmato UMBERTO - Contrassegnato Crispi - Visto Calenda. Registrato alla Corte dei Conti addì 27 dicembre 1895. Reg. 203. Atti del Governo a f. 65.
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