Art. 9
Statuto

Art. 9

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In vigore dal 10 gen 1896
L'amministrazione della scuola degli adulti ha il dovere: 1° di tenere un esatto inventario ed un regolare archivio delle carte e dei titoli dell'istituto; 2° di riunirsi in assemblea generale ogni qualvolta ne verrà richiesta dal presidente o da due dei suoi membri; 3° di presentare ogni anno il bilancio ed il conto consuntivo, e di deliberare su di tali oggetti; 4° di determinare i contratti da farsi colle condizioni da inscriversi salvo l'approvazione dell'autorità superiore nei casi previsti dalla legge; 5° di procurare l'aumento dei fondi di questa scuola; 6° di chiedere sussidii allo Stato, alla provincia e al comune onde la detta opera abbia a crescere rigogliosa; 7° di riconoscere la validità della cauzione presentata dal tesoriere o di esentarnelo se non la crede necessaria, ma in questo caso i firmatari di quella deliberazione saranno responsabili in proprio, e solidariamente delle perdite di cui potrebbe per ciò soffrire quella patriottica istituzione; 8° di sospendere dalle loro funzioni gli impiegati o salariati di quest'opera quando lo crederà utile; 9° di proporre quelle modificazioni opportune al presente statuto che l'esperienza dimostrasse utili, ma senza variarne per altro nè il titolo nè lo scopo, di formare il regolamento di amministrazione e del servizio interno, il che, verrà sottoposto all'approvazione dell'autorità superiore scolastica; 10° di deliberare infine su tutti gli atti che concernano l'amministrazione di quest'opera, l'uso delle rendite e degli interessi di questa pia istituzione, mediante l'approvazione superiore dove sia richiesta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-10;694#art-s-9