Art. 5
Statuto

Art. 5

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In vigore dal 10 gen 1896
L'amministrazione sceglierà fra i suoi membri un presidente, un vice presidente, un tesoriere ed un segretario che saranno in carica per un triennio e potranno essere rieletti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-10;694#art-s-5