Art. 3
Statuto

Art. 3

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In vigore dal 10 gen 1896
La scuola medesima sarà tenuta nel capoluogo parrocchiale d'Issime San Giacomo, e disporrà, pel suo mantenimento, delle rendite predette che saranno convertite in cedole nominative, non appena, ottenuta la Sanzione Sovrana, il pio istituto sia costituito in corpo morale, ed esse saranno intestate al nome della scuola medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-10;694#art-s-3