Art. 23
Statuto

Art. 23

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In vigore dal 10 gen 1896
La detta scuola dovrà essere aperta non meno di cinque mesi ogni anno, cioè dal mese di novembre sino a quello di aprile, pubblicandone l'avviso 20 giorni prima dell'apertura.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-10;694#art-s-23