Art. 21
Statuto

Art. 21

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In vigore dal 10 gen 1896
Per essere ammesso alla scuola predetta, ogni allievo dovrà subire un esame dato dal professore della scuola medesima e dal maestro della scuola comunale, sull'intiero programma delle classi elementari inferiori, secondo le norme stabilite dai regolamenti scolastici. All'esame potranno assistere tre membri dell'amministrazione. Il maggior numero di punti ottenuti deciderà per l'ammissione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-10;694#art-s-21